Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19509  19510  19511  19512  19513  19514  19515  19517  19518  19519  19520  19521  19522  19523  19524


Titolo
SENT. 112/93 H. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DELLE EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - REQUISITI DI VALIDITA', DESUMIBILI DALL'ART. 21 COST., IN ORDINE ALLA C.D. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE ED AI LIMITI E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TELETRASMISSIONE - INDIVIDUAZIONE.

Testo
Perche' sia rispettato l'art. 21 Cost., la c.d. assegnazione delle frequenze radiotelevisive - in quanto presupposto necessario per lo svolgimento da parte dei privati dell'attivita' di teletrasmissione attraverso un bene comune qual'e' l'etere - deve avvenire in modo tale che sia assicurata la massima obiettivita' ed imparzialita', evitando forme di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della p.a. non vincolati a precisi parametri legali, mentre lo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione - coincidendo con l'esercizio da parte dei privati della liberta' di manifestazione del pensiero col mezzo radiotelevisivo - per un verso e' soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 21 Cost. a tutela di valori di carattere generale (buon costume, protezione dei minori, etc.), per altro verso e' sottoponibile a restrizioni o a controlli soltanto nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 21 Cost., e, in particolare, nel rispetto della riserva assoluta di legge, oltreche' della c.d. riserva di giurisdizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte