Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 H. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DELLE EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - REQUISITI DI VALIDITA', DESUMIBILI DALL'ART. 21 COST., IN ORDINE ALLA C.D. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE ED AI LIMITI E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TELETRASMISSIONE - INDIVIDUAZIONE.
SENT. 112/93 H. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DELLE EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - REQUISITI DI VALIDITA', DESUMIBILI DALL'ART. 21 COST., IN ORDINE ALLA C.D. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE ED AI LIMITI E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TELETRASMISSIONE - INDIVIDUAZIONE.
Testo
Perche' sia rispettato l'art. 21 Cost., la c.d. assegnazione delle frequenze radiotelevisive - in quanto presupposto necessario per lo svolgimento da parte dei privati dell'attivita' di teletrasmissione attraverso un bene comune qual'e' l'etere - deve avvenire in modo tale che sia assicurata la massima obiettivita' ed imparzialita', evitando forme di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della p.a. non vincolati a precisi parametri legali, mentre lo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione - coincidendo con l'esercizio da parte dei privati della liberta' di manifestazione del pensiero col mezzo radiotelevisivo - per un verso e' soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 21 Cost. a tutela di valori di carattere generale (buon costume, protezione dei minori, etc.), per altro verso e' sottoponibile a restrizioni o a controlli soltanto nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 21 Cost., e, in particolare, nel rispetto della riserva assoluta di legge, oltreche' della c.d. riserva di giurisdizione.
Perche' sia rispettato l'art. 21 Cost., la c.d. assegnazione delle frequenze radiotelevisive - in quanto presupposto necessario per lo svolgimento da parte dei privati dell'attivita' di teletrasmissione attraverso un bene comune qual'e' l'etere - deve avvenire in modo tale che sia assicurata la massima obiettivita' ed imparzialita', evitando forme di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della p.a. non vincolati a precisi parametri legali, mentre lo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione - coincidendo con l'esercizio da parte dei privati della liberta' di manifestazione del pensiero col mezzo radiotelevisivo - per un verso e' soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 21 Cost. a tutela di valori di carattere generale (buon costume, protezione dei minori, etc.), per altro verso e' sottoponibile a restrizioni o a controlli soltanto nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 21 Cost., e, in particolare, nel rispetto della riserva assoluta di legge, oltreche' della c.d. riserva di giurisdizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte