Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 I. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE - CRITERI PER LA C.D. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE TELEVISIVE, NONCHE' LIMITI E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TELETRASMISSIONE - IPOTIZZATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE POSTE A TUTELA DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, E, IN PARTICOLARE, ALLA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE IN ORDINE ALLE LIMITAZIONI APPONIBILI AD ESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 112/93 I. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE - CRITERI PER LA C.D. ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE TELEVISIVE, NONCHE' LIMITI E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TELETRASMISSIONE - IPOTIZZATA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE POSTE A TUTELA DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, E, IN PARTICOLARE, ALLA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE IN ORDINE ALLE LIMITAZIONI APPONIBILI AD ESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La L. n. 223 del 1990 - assoggettando la radiodiffusione televisiva privata al "principio della concessione" - non viola le garanzie poste dall'art. 21 Cost. a tutela della liberta' di manifestazione del pensiero, in quanto la selezione dei privati aspiranti alla concessione e' conformata a criteri oggettivi, predeterminati dalla legge e non gia' lasciati alla scelta della pubblica amministrazione, ed in quanto i limiti ed i controlli sullo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione sono posti nel pieno rispetto della riserva assoluta di legge desumibile dallo stesso art. 21, in modo tale da escludere rilevanti margini di discrezionalita' da parte delle autorita' amministrative. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 21 Cost.). - V. la precedente massima H.
La L. n. 223 del 1990 - assoggettando la radiodiffusione televisiva privata al "principio della concessione" - non viola le garanzie poste dall'art. 21 Cost. a tutela della liberta' di manifestazione del pensiero, in quanto la selezione dei privati aspiranti alla concessione e' conformata a criteri oggettivi, predeterminati dalla legge e non gia' lasciati alla scelta della pubblica amministrazione, ed in quanto i limiti ed i controlli sullo svolgimento dell'attivita' di teletrasmissione sono posti nel pieno rispetto della riserva assoluta di legge desumibile dallo stesso art. 21, in modo tale da escludere rilevanti margini di discrezionalita' da parte delle autorita' amministrative. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 21 Cost.). - V. la precedente massima H.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte