Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19509  19510  19511  19512  19513  19514  19515  19516  19517  19519  19520  19521  19522  19523  19524


Titolo
SENT. 112/93 L. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI COMUNICAZIONE - NON PERTINENZA DEL PARAMETRO INVOCATO ALLA MATERIA DELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 15 Cost., avendo ad oggetto soltanto la comunicazione riservata tra persone predeterminate, non puo' essere invocato come parametro di costituzionalita' di norme disciplinanti la radiodiffusione televisiva circolare, destinata a una pluralita' indeterminata di soggetti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 15 Cost.). - S. n. 1030/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 15

Altri parametri e norme interposte