Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19509  19510  19511  19512  19513  19514  19515  19516  19517  19518  19520  19521  19522  19523  19524


Titolo
SENT. 112/93 M. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - GARANZIA DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA (CON I CONNESSI LIMITI DI INTERESSE SOCIALE) - SUSSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO DELL'AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, IN TALE SETTORE, A LIMITI SPECIFICI A SALVAGUARDIA DEI VALORI CONNESSI ALL'INFORMAZIONE TELEVISIVA - POSSIBILITA'.

Testo
L'attivita' di radiotrasmissione televisiva dei privati, in quanto organizzata in forma di impresa, gode della garanzia costituzionale della liberta' di iniziativa economica privata ed e' soggetta ai connessi limiti di interesse sociale (art. 41 Cost.); peraltro, l'autonomia imprenditoriale in tale settore, essendo strumentale alla diffusione del pensiero attraverso il mezzo radiotelevisivo, e' suscettibile di piu' rigorosi limiti specifici, atti a salvaguardare il pluralismo e l'imparzialita' dell'informazione televisiva e, in genere, i valori protetti dall'art. 21 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte