Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 N. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE - LIMITAZIONI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' E LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA TELEVISIVA - COMPRESSIONE IRRAGIONEVOLE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 112/93 N. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE - LIMITAZIONI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA' E LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA TELEVISIVA - COMPRESSIONE IRRAGIONEVOLE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il "principio della concessione" - su cui e' incentrata la disciplina dell'attivita' di radiodiffusione televisiva 'ex lege' n. 223 del 1990 - non comporta un'irragionevole compressione della liberta' d'iniziativa economica privata, ma sottopone quest'ultima a limiti e a controlli che, valutati anche in relazione alla loro ricaduta finale sulla liberta' di manifestazione del pensiero, rispondono al principio della riserva di legge stabilito dall'art. 41, commi secondo e terzo, Cost., ed improntano lo statuto dell'impresa radiotelevisiva al principio della certezza giuridica in termini oggettivi di legalita' sostanziale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 41 Cost.). - V. anche la precedente massima M.
Il "principio della concessione" - su cui e' incentrata la disciplina dell'attivita' di radiodiffusione televisiva 'ex lege' n. 223 del 1990 - non comporta un'irragionevole compressione della liberta' d'iniziativa economica privata, ma sottopone quest'ultima a limiti e a controlli che, valutati anche in relazione alla loro ricaduta finale sulla liberta' di manifestazione del pensiero, rispondono al principio della riserva di legge stabilito dall'art. 41, commi secondo e terzo, Cost., ed improntano lo statuto dell'impresa radiotelevisiva al principio della certezza giuridica in termini oggettivi di legalita' sostanziale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 41 Cost.). - V. anche la precedente massima M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte