Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 O. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA TRANSITORIA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - IMPIANTI ESISTENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CORSO - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IRRAGIONEVOLE IN DANNO DELLE IMPRESE TELEVISIVE "NUOVE" (SOGGETTE AL REGIME CONCESSORIO), CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 112/93 O. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA TRANSITORIA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - IMPIANTI ESISTENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CORSO - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IRRAGIONEVOLE IN DANNO DELLE IMPRESE TELEVISIVE "NUOVE" (SOGGETTE AL REGIME CONCESSORIO), CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 32, L. n. 223 del 1990 - autorizzando i privati che gestiscono impianti di telediffusione al momento dell'entrata in vigore della legge, a proseguire nella loro attivita', purche' facciano domanda di concessione nel termine di sessanta giorni - non pone un limite stabile all'accesso di nuovi soggetti nel mercato televisivo, bensi' mira, in via assolutamente provvisoria e transitoria, a congelare la esistente situazione di fatto, fino al rilascio delle concessioni dirette a determinare stabilmente i soggetti abilitati a trasmettere; percio', la norma in esame non e' irragionevole ne' comporta un limite ingiustificato al normale svolgimento della liberta' di iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).
L'art. 32, L. n. 223 del 1990 - autorizzando i privati che gestiscono impianti di telediffusione al momento dell'entrata in vigore della legge, a proseguire nella loro attivita', purche' facciano domanda di concessione nel termine di sessanta giorni - non pone un limite stabile all'accesso di nuovi soggetti nel mercato televisivo, bensi' mira, in via assolutamente provvisoria e transitoria, a congelare la esistente situazione di fatto, fino al rilascio delle concessioni dirette a determinare stabilmente i soggetti abilitati a trasmettere; percio', la norma in esame non e' irragionevole ne' comporta un limite ingiustificato al normale svolgimento della liberta' di iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 32, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte