Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19509  19510  19511  19512  19513  19514  19515  19516  19517  19518  19519  19520  19521  19523  19524


Titolo
SENT. 112/93 P. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE - RIPETIZIONE IN ITALIA DI PROGRAMMI ESTERI - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - ASSOGGETTAMENTO DEI "RIPETITORI" AD UN REGIME AUTORIZZATORIO - ASSERITA DISCRIMINAZIONE IRRAGIONEVOLE IN DANNO DELLE EMITTENTI TELEVISIVE (SOTTOPOSTE, NELLA DISCIPLINA A REGIME, AL PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diverso trattamento riservato, in sede di disciplina a regime 'ex lege' n. 223 del 1990, ai ripetitori di programmi esteri ed alle emittenti televisive - gli uni sottoposti ad autorizzazione, le altre a concessione - non comporta alcuna discriminazione in ordine alla c.d. assegnazione delle frequenze, giacche' rispetto a quest'ultima si configura in entrambi i casi un'identica posizione di interesse legittimo; la differenziazione e', invece, finalizzata ad esentare i ripetitori di canali esteri dall'insieme delle condizioni stabilite per il rilascio della concessione, ed e' ragionevolmente giustificata dalla circostanza che i ripetitori, diversamente dalle emittenti, non producono programmi televisivi, ma si limitano a ritrasmettere quelli prodotti all'estero da altri soggetti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, L. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte