Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 R. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA TRANSITORIA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - IMPIANTI ESISTENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CORSO - EQUIPARAZIONE, A TAL FINE, DELLE EMITTENTI TELEVISIVE AI RIPETITORI DI PROGRAMMI ESTERI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 112/93 R. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA TRANSITORIA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - IMPIANTI ESISTENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CORSO - EQUIPARAZIONE, A TAL FINE, DELLE EMITTENTI TELEVISIVE AI RIPETITORI DI PROGRAMMI ESTERI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 32, L. n. 223 del 1990 - autorizzando provvisoriamente sia le emittenti televisive che i ripetitori di programmi esteri, a proseguire le attivita' in corso al momento di entrata in vigore della legge - assimila situazioni che la disciplina a regime regola, invece, differentemente, ma tale assimilazione non e' irragionevole, in quanto le due situazioni non presentano significativi elementi di differenziazione rispetto allo scopo (perseguito dalla norma transitoria in esame) di congelare l'esistente situazione di fatto fino al momento del rilascio delle concessioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 32, l. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. la precedente massima Q.
L'art. 32, L. n. 223 del 1990 - autorizzando provvisoriamente sia le emittenti televisive che i ripetitori di programmi esteri, a proseguire le attivita' in corso al momento di entrata in vigore della legge - assimila situazioni che la disciplina a regime regola, invece, differentemente, ma tale assimilazione non e' irragionevole, in quanto le due situazioni non presentano significativi elementi di differenziazione rispetto allo scopo (perseguito dalla norma transitoria in esame) di congelare l'esistente situazione di fatto fino al momento del rilascio delle concessioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 32, l. 6 agosto 1990 n. 223, in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. la precedente massima Q.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte