Sentenza 113/1993 (ECLI:IT:COST:1993:113)
Massima numero 19376
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BORZELLINO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19377  19380  19381


Titolo
SENT. 113/93 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSI A TUTELA DELLA AUTONOMIA REGIONALE - AMMISSIBILITA' ANCHE IN RELAZIONE AD ATTI DELLA AUTORITA' GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - LIMITI - FATTISPECIE.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nulla vieta che un conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni tragga origine da un atto giurisdizionale quando la Regione non censuri il modo in cui il giudice amministrativo ha esercitato la giurisdizione, ma il fatto in se' di averla esercitata nei confronti di un atto alla giurisdizione stessa sottratto in virtu' delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente. Deve percio' essere ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sollevato dalla Regione Sicilia in ordine alla decisione n. 58, del 12 marzo 1992, del Consiglio di Giustizia amministrativa con la quale e' stato affermato che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni elettorali e' immediatamente proponibile nei confronti dell'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio circoscrizionale senza che sia necessaria - come sostenuto dalla ricorrente - la convalida delle elezioni dei propri componenti da parte dell'Assemblea regionale, atto questo che definirebbe il complesso procedimento elettorale. - Cfr. S. nn. 289/1974, 183/1981, 70/1985, 285/1990, 99/1991, 175/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte