Sentenza 113/1993 (ECLI:IT:COST:1993:113)
Massima numero 19377
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 113/93 B. ELEZIONI - CONTENZIOSO ELETTORALE - TUTELA GIURISDIZIONALE - COMPETENZA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE ANCHE PER QUELLE DOTATE DI AUTONOMIA SPECIALE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE DA DARE AD "ESPRESSIONI" CONTENUTE NELLA NORMATIVA ELETTORALE DELLA REGIONE SICILIA.
SENT. 113/93 B. ELEZIONI - CONTENZIOSO ELETTORALE - TUTELA GIURISDIZIONALE - COMPETENZA DELLE REGIONI - ESCLUSIONE ANCHE PER QUELLE DOTATE DI AUTONOMIA SPECIALE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA INTERPRETAZIONE DA DARE AD "ESPRESSIONI" CONTENUTE NELLA NORMATIVA ELETTORALE DELLA REGIONE SICILIA.
Testo
Come piu' volte affermato sul tema specifico del contenzioso elettorale, alle Regioni, anche se a Statuto speciale, non puo' essere riconosciuta alcuna competenza in tema di giurisdizione si' che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione cosi' non e' ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione; da cio' deriva anche che le espressioni, "giudizio definitivo" sui reclami elettorali, "convalida delle elezioni", "incontestabilita' della pronunzia finale" - contenute nella legge elettorale della Regione Siciliana e nel Regolamento interno dell'Assemblea - vanno riferite alla fase conclusiva, del procedimento elettorale, con la conseguenza che lo stesso "giudizio definitivo", riservato all'Assemblea regionale, sui reclami elettorali ha carattere puramente amministrativo. - In senso conforme v., s. nn. 66/1964, 115/1972, 167/1985.
Come piu' volte affermato sul tema specifico del contenzioso elettorale, alle Regioni, anche se a Statuto speciale, non puo' essere riconosciuta alcuna competenza in tema di giurisdizione si' che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione cosi' non e' ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione; da cio' deriva anche che le espressioni, "giudizio definitivo" sui reclami elettorali, "convalida delle elezioni", "incontestabilita' della pronunzia finale" - contenute nella legge elettorale della Regione Siciliana e nel Regolamento interno dell'Assemblea - vanno riferite alla fase conclusiva, del procedimento elettorale, con la conseguenza che lo stesso "giudizio definitivo", riservato all'Assemblea regionale, sui reclami elettorali ha carattere puramente amministrativo. - In senso conforme v., s. nn. 66/1964, 115/1972, 167/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte