Decreto-legge - Conversione - Disposizioni aggiunte - Condizioni di ammissibilità - Omogeneità, a tutela delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Classif. 076003).
La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel decreto-legge; pertanto, sono ammesse soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 32/2014 - mass. 37669 - mass. 37670; S. 22/2012 - mass. 36070).
Un difetto di omogeneità, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme censurate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono infatti inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti: S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070).