Sentenza 113/1993 (ECLI:IT:COST:1993:113)
Massima numero 19380
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 113/93 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA AVVERSO DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CHE HA RITENUTO PROPONIBILE IL RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI IMMEDIATAMENTE CONTRO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - PROPONIBILITA' DEL RICORSO, SECONDO LA RICORRENTE, SOLO AVVERSO LA DELIBERA DI CONVALIDA DEGLI ELETTI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - LAMENTATA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI AD ESSA REGIONE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' IN MATERIA DEL PRINCIPIO PER CUI AI FINI DELLA AMMISSIBILITA' DEL RICORSO GIURISDIZIONALE NON E' PIU' RICHIESTA LA "DEFINITIVITA'" DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DELLA COMPETENZA A GIUDICARE SUI RICORSI AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI DIRETTAMENTE PROPOSTI CONTRO L'ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
SENT. 113/93 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA AVVERSO DECISIONE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CHE HA RITENUTO PROPONIBILE IL RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI IMMEDIATAMENTE CONTRO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - PROPONIBILITA' DEL RICORSO, SECONDO LA RICORRENTE, SOLO AVVERSO LA DELIBERA DI CONVALIDA DEGLI ELETTI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - LAMENTATA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI AD ESSA REGIONE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' IN MATERIA DEL PRINCIPIO PER CUI AI FINI DELLA AMMISSIBILITA' DEL RICORSO GIURISDIZIONALE NON E' PIU' RICHIESTA LA "DEFINITIVITA'" DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DELLA COMPETENZA A GIUDICARE SUI RICORSI AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI DIRETTAMENTE PROPOSTI CONTRO L'ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
Testo
Una volta ribadito (v. massima B) che alle Regioni - anche a Statuto speciale - non spetta alcuna competenza in tema di giurisdizione, va anche affermato che le modalita' di esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono essere diverse in un regime rispetto al restante territorio nazionale, soprattutto quando la diversita' si traduce in sostanziale indebolimento della tutela stessa; e dal momento che la regola - introdotta dagli artt. 2 e 20, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - secondo la quale non e' piu' richiesta la definitivita' dell'atto amministrativo per la esperibilita' del ricorso giurisdizionale, deve valere anche per il contenzioso elettorale riservato al giudice amministrativo, correttamente il Consiglio di Giustizia amministrativo per la Regione siciliana ha ritenuto che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali puo' essere proposto immediatamente, senza ledere competenze costituzionalmente garantite alla Regione siciliana, avverso la proclamazione degli eletti; condizionare infatti la proponibilita' del ricorso all'esaurimento del procedimento amministrativo, di cui la convalida degli eletti costituisce l'atto conclusivo, darebbe luogo ad una grave limitazione del diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, giudicare su ricorsi in materia di operazioni elettorali per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale. - Sulla esigenza di uniformita' della tutela in ordine a identiche situazioni v., S. n. 42/1991. - Sulla "disapplicazione" di norme regionali v., S. n. 285/1990.
Una volta ribadito (v. massima B) che alle Regioni - anche a Statuto speciale - non spetta alcuna competenza in tema di giurisdizione, va anche affermato che le modalita' di esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono essere diverse in un regime rispetto al restante territorio nazionale, soprattutto quando la diversita' si traduce in sostanziale indebolimento della tutela stessa; e dal momento che la regola - introdotta dagli artt. 2 e 20, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - secondo la quale non e' piu' richiesta la definitivita' dell'atto amministrativo per la esperibilita' del ricorso giurisdizionale, deve valere anche per il contenzioso elettorale riservato al giudice amministrativo, correttamente il Consiglio di Giustizia amministrativo per la Regione siciliana ha ritenuto che il ricorso giurisdizionale avverso le operazioni delle elezioni regionali puo' essere proposto immediatamente, senza ledere competenze costituzionalmente garantite alla Regione siciliana, avverso la proclamazione degli eletti; condizionare infatti la proponibilita' del ricorso all'esaurimento del procedimento amministrativo, di cui la convalida degli eletti costituisce l'atto conclusivo, darebbe luogo ad una grave limitazione del diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, giudicare su ricorsi in materia di operazioni elettorali per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana direttamente proposti avverso l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale. - Sulla esigenza di uniformita' della tutela in ordine a identiche situazioni v., S. n. 42/1991. - Sulla "disapplicazione" di norme regionali v., S. n. 285/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 25/03/1947
n. 204
art. 4 lett.a)
legge regionale Sicilia 20/03/1951
n. 29
art. 61
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 40
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 41
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 42
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 43
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 44
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 45
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 46
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 47
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 48
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 49
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 50
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 51
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 52
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 53
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 54
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 55
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 56
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 57
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 58
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 59
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 60
regolamento interno Consiglio reg. Sicilia
n. 0
art. 61