Sentenza 114/1993 (ECLI:IT:COST:1993:114)
Massima numero 19287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19288  19289


Titolo
SENT. 114/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LIMITI FISSATI DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI ESAMINARE ULTERIORI QUESTIONI, NON PREGIUDIZIALI RISPETTO A QUELLE FORMULATE DAL GIUDICE 'A QUO', PROSPETTATE DALLE PARTI INNANZI ALLA CORTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la questione sollevata deve essere esaminata esclusivamente nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione. Non possono difatti essere prese in considerazione, se non siano pregiudiziali rispetto allo stesso giudizio gia' promosso innanzi alla Corte, ulteriori questioni prospettate dalle parti private. (Nella specie, in base a tali principi, la Corte ha respinto la richiesta, avanzata in via subordinata da una delle parti del giudizio 'a quo', che fosse sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, concernenti il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, - artt. 9, d.P.R. n. 162 del 1982, e 12, ultimo comma, l. n. 28 del 1980 - per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sotto profili diversi da quelli enunciati in riferimento ad essi nell'ordinanza di rinvio, e per contrasto altresi', con gli artt. 33, 3 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte