Sentenza 114/1993 (ECLI:IT:COST:1993:114)
Massima numero 19289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19287  19288


Titolo
SENT. 114/93 C. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI - DIPLOMI DA QUESTE RILASCIATI - VALORE ABILITANTE - DETERMINAZIONE, CON SUCCESSIVI ATTI NORMATIVI, PREVISTA IN DECRETO LEGISLATIVO - ECCESSO DAI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE DI DELEGA E MANCATA STATUIZIONE NELLA STESSA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, DENUNCIATI SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO CHE SIA LA DELEGA SIA L'ESERCIZIO DI ESSA RIGUARDINO LA DISCIPLINA DI PROFESSIONI (NELLA SPECIE, DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE) E PROFILI PROFESSIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'impugnato art. 9, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, consentendo la determinazione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali che hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni e per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego, implica e presuppone una distinta disciplina delle professioni e dei profili professionali considerati, per i quali sia richiesta una specifica abilitazione, in ordine alla quale il titolo di studio rilasciato dalla scuola diretta a fini speciali assume valore immediatamente idoneativo. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la disposizione denunciata non regola dunque le professioni ne', in particolare, la professione - in questione nel processo di provenienza - di assistente sociale e neppure i requisiti per l'accesso a particolari qualifiche e funzioni del pubblico impiego. Non attribuisce inoltre il potere di dettare questa disciplina ai previsti atti di normazione secondaria, che determinano i singoli piani didattici, i titoli di studio cui i corsi danno luogo e che assumono validita' di abilitazione e, pertanto, correttamente interpretata, non eccede i poteri delegati al Governo con l'art. 12, l. 11 febbraio 1980, n. 28. Il quale, a sua volta, pur prevedendo la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali e la determinazione dei corsi e dei titoli di studio che esse rilasciano, non riguarda la disciplina delle professioni ne' quindi e' censurabile per non aver stabilito, in ordine a tale disciplina, principi e criteri direttivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 9, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e 12, ultimo comma, l. 21 febbraio 1980, n. 28, sollevata in giudizio innanzi a T.A.R., promosso per l'annullamento del d.P.R. n. 14 del 1987, che, emanato per l'attuazione del su indicato art. 9, d.P.R. n. 162 del 1982, stabilisce tra l'altro (artt. 1 e 2) che il diploma di assistente sociale costituisce l'unico titolo per l'esercizio di tale professione, della quale contestualmente definisce il contenuto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte