Sentenza 115/1993 (ECLI:IT:COST:1993:115)
Massima numero 19407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 115/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - OMESSA INDICAZIONE DEI PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA' - POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE COMUNQUE UN MOTIVO IDONEO A CONFIGURARE UN POSSIBILE CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - CONSEGUENZE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 115/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - OMESSA INDICAZIONE DEI PARAMETRI DI COSTITUZIONALITA' - POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE COMUNQUE UN MOTIVO IDONEO A CONFIGURARE UN POSSIBILE CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - CONSEGUENZE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, l'omessa indicazione, da parte del ricorrente, dei parametri di valutazione della costituzionalita' della legge impugnata non rende inammissibile la sollevata questione se il ricorso, pur senza una formulazione di assoluta chiarezza, consenta tuttavia di individuare un motivo di doglianza idoneo ad attingere al livello di un possibile contrasto con norme costituzionali. (Nella specie, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma, 14, terzo comma, 19 e 20, l. 31 gennaio 1992, n. 59, la Corte ha ritenuto che la violazione delle proprie attribuzioni in materia di cooperative agricole, dedotta dalla ricorrente affermando che la disciplina legislativa della cooperazione debba rientrare nella competenza regionale quando tocca materie assegnate alle regioni, fosse riferibile, pur in mancanza di espressa menzione, all'art. 117 Cost. e, conseguentemente, ha rigettato la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, l'omessa indicazione, da parte del ricorrente, dei parametri di valutazione della costituzionalita' della legge impugnata non rende inammissibile la sollevata questione se il ricorso, pur senza una formulazione di assoluta chiarezza, consenta tuttavia di individuare un motivo di doglianza idoneo ad attingere al livello di un possibile contrasto con norme costituzionali. (Nella specie, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma, 14, terzo comma, 19 e 20, l. 31 gennaio 1992, n. 59, la Corte ha ritenuto che la violazione delle proprie attribuzioni in materia di cooperative agricole, dedotta dalla ricorrente affermando che la disciplina legislativa della cooperazione debba rientrare nella competenza regionale quando tocca materie assegnate alle regioni, fosse riferibile, pur in mancanza di espressa menzione, all'art. 117 Cost. e, conseguentemente, ha rigettato la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
regolamento Consiglio Comunita' europee 15/07/1991
n. 2328
art. 0