Sentenza 117/1993 (ECLI:IT:COST:1993:117)
Massima numero 19391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 117/93. REGIONE CAMPANIA - COMUNITA' MONTANE - ELEZIONE A COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' "CALORE SALERNITANO" - RIELEGGIBILITA' SOLO PER UN PERIODO CONSECUTIVO DI NON PIU' DI DIECI ANNI - ASSERITA APPLICABILITA' DI TALE LIMITE AI SOLI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA EGUAGLIANZA FRA I CITTADINI NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE - INESATTEZZA DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE ' A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
A norma della legge della Campania n. 25 del 1974, (istitutiva delle comunita' montane in quella Regione) alla quale si conforma lo Statuto della Comunita' "Calore Salernitano" (approvato con la legge regionale n. 25 del 1977) il Consiglio generale della Comunita' montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta esecutiva ed il Presidente. A loro volta, i componenti del Consiglio generale sono eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella Comunita' montana, dai consigli comunali tra i propri componenti. Di conseguenza, dato che in virtu' della legge statale n. 154 del 1981, alla carica di consigliere comunale sono eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, il contestato limite all'elettorato passivo stabilito dalla citata legge regionale n. 25 del 1977, col prevedere che i componenti della Giunta esecutiva, e quindi, anche il Presidente, possono essere rieletti allo stesso incarico solo per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni (corrispondente alla durata ordinaria di due mandati), riguarda tutti i cittadini che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste, aspirare a quell'ufficio, e non, invece - come ritenuto dal giudice 'a quo' - i soli cittadini residenti nel territorio della Comunita'. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, su tale erroneo presupposto, in riferimento al principio per cui tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. unico della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunita' montana "Calore Salernitano").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte