Sentenza 118/1993 (ECLI:IT:COST:1993:118)
Massima numero 19406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19405


Titolo
SENT. 118/93 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPONENTI - INDENNITA' MENSILE - RITENUTA IRRISORIETA' - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI COMPONENTI DI ALTRE GIURISDIZIONI SPECIALI, O PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - PARTICOLARI CONNOTAZIONI DEL RAPPORTO IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Le particolari modalita' di assegnazione al Tribunale superiore delle acque pubbliche dei componenti, consistenti essenzialmente nella permanente titolarita' anche dell'ufficio di provenienza (consigliere della Corte di cassazione, consigliere di Stato, componente tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e nel perdurante esercizio delle funzioni che legittimano la nomina - che, a sua volta, trae origine dalla designazione effettuata proprio dal Presidente dell'organo (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei lavori pubblici) nel quale i componenti del Tribunale superiore continuano a rimanere incardinati -, ed altresi' la circostanza che, evidentemente, dell'attivita' svolta presso quest'organo si tiene conto nella determinazione del carico di lavoro nell'ufficio di appartenenza, non consentono di assimilare, quale utile termine di raffronto del trattamento economico corrisposto ai componenti del Tribunale superiore, la condizione di questi a quella dei titolari di altri incarichi, anche giurisdizionali, privi di una cosi' stretta aderenza, strutturale e funzionale, all'ufficio gia' ricoperto (commissioni tributarie, arbitrati, collaudi, commissioni di concorso). In tale situazione, la misura dell'indennita' (L. 30.000 mensili per i magistrati e L. 20.000 per i membri tecnici) fissata dall'art. 1 della legge n. 704 del 1959, non puo' dirsi irrisoria e ingiustificatamente deteriore rispetto al trattamento economico previsto per i componenti di altri organi di giurisdizione speciale o per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, rimanendo nella discrezionalita' del legislatore la fissazione e la quantificazione di un'indennita' per l'esercizio di funzioni distinte, ma integrative e complementari rispetto a quelle proprie dell'ufficio di appartenenza, al quale rimangono collegate. Ne' risultano violati il diritto a giusta retribuzione - giacche' in presenza di una molteplicita' di attivita' che hanno per presupposto un unico rapporto di impiego o la titolarita' di un ufficio pubblico, la retribuzione sufficiente per assicurare a se' ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, e' quella complessiva - e il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - invocato sul rilievo che l'asserita irrisorieta' dell'indennita' renderebbe difficile trovare disponibilita' a ricoprire l'incarico e determinerebbe avvicendamenti dannosi per il buon funzionamento dell'ufficio, giacche' l'affidamento dell'incarico non richiede accettazione del designato e la temporaneita' dello stesso e' gia' prevista (in cinque anni) dalla legge (art. 139 del regio decreto n. 1175 del 1933). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 1 agosto 1959, n. 704, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte