Ordinanza 120/1993 (ECLI:IT:COST:1993:120)
Massima numero 19245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19246
Titolo
ORD. 120/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE 'A QUO' - COMPETENZA A DECIDERE - DIFETTO EVIDENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
ORD. 120/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE 'A QUO' - COMPETENZA A DECIDERE - DIFETTO EVIDENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, comporta inammissibilita' della questione sollevata; nella specie, e' palesemente incompetente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza 'ex' art. 700 cod. proc. civ. il pretore del luogo in cui stia per verificarsi il fatto dannoso, quando presso altro giudice sia gia' pendente la causa per il merito (v. art. 701 cod. proc. civ.).
Il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, comporta inammissibilita' della questione sollevata; nella specie, e' palesemente incompetente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza 'ex' art. 700 cod. proc. civ. il pretore del luogo in cui stia per verificarsi il fatto dannoso, quando presso altro giudice sia gia' pendente la causa per il merito (v. art. 701 cod. proc. civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
codice di procedura civile
n. 0
art. 701