Ordinanza 120/1993 (ECLI:IT:COST:1993:120)
Massima numero 19245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19246


Titolo
ORD. 120/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE 'A QUO' - COMPETENZA A DECIDERE - DIFETTO EVIDENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Testo
Il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, comporta inammissibilita' della questione sollevata; nella specie, e' palesemente incompetente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza 'ex' art. 700 cod. proc. civ. il pretore del luogo in cui stia per verificarsi il fatto dannoso, quando presso altro giudice sia gia' pendente la causa per il merito (v. art. 701 cod. proc. civ.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

codice di procedura civile    n. 0  art. 701