Ordinanza 120/1993 (ECLI:IT:COST:1993:120)
Massima numero 19246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19245
Titolo
ORD. 120/93 B. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - PERDITA DELLA CAPACITA' ELETTORALE IN CASO DI FALLIMENTO - CANCELLAZIONE DEL FALLITO DALLE LISTE ELETTORALI - PREVISIONE CORRELATA ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ANZICHE' AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA RELATIVA SENTENZA) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER PALESE DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE 'A QUO').
ORD. 120/93 B. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - PERDITA DELLA CAPACITA' ELETTORALE IN CASO DI FALLIMENTO - CANCELLAZIONE DEL FALLITO DALLE LISTE ELETTORALI - PREVISIONE CORRELATA ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ANZICHE' AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA RELATIVA SENTENZA) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER PALESE DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE 'A QUO').
Testo
Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacita' elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.
Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacita' elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura civile
n. 0
art. 701