Ordinanza 120/1993 (ECLI:IT:COST:1993:120)
Massima numero 19246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19245


Titolo
ORD. 120/93 B. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - PERDITA DELLA CAPACITA' ELETTORALE IN CASO DI FALLIMENTO - CANCELLAZIONE DEL FALLITO DALLE LISTE ELETTORALI - PREVISIONE CORRELATA ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ANZICHE' AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA RELATIVA SENTENZA) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER PALESE DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE 'A QUO').

Testo
Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacita' elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 701