Sentenza 121/1993 (ECLI:IT:COST:1993:121)
Massima numero 19417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19418  19419  19422  19424


Titolo
SENT. 121/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E DI FINE RAPPORTO - AMBITO DELLA TUTELA COSTITUZIONALE SUL PRESUPPOSTO DELLA NATURA DI "RETRIBUZIONE DIFFERITA" DI TALI PRESTAZIONI - COMPRENSIVITA' DEI SOLI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - AMBITO DELLA TUTELA CIVILISTICA.

Testo
Il diritto al trattamento di fine rapporto e al trattamento previdenziale, in quanto prestazioni aventi natura di retribuzione differita, e' garantito dall'art. 36 Cost. relativamente alla loro adeguatezza e sufficienza, solamente per il lavoratore subordinato, dovendosi precisare che tale diritto, nel caso di un rapporto che abbia assunto in via di mero fatto - ed in contrasto con l'atto che lo ha costituito - le modalita' di svolgimento concreto proprie del rapporto di lavoro subordinato, e' salvaguardato dall'art. 2126 cod. civ..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte