Sentenza 121/1993 (ECLI:IT:COST:1993:121)
Massima numero 19422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 121/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATA - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - APPLICABILITA' ANCHE AL PERSONALE NELL'AMBITO DI TALE CATEGORIA, AVENTE UN RAPPORTO DI LAVORO A CARATTERE SUBORDINATO.
SENT. 121/93 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATA - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - APPLICABILITA' ANCHE AL PERSONALE NELL'AMBITO DI TALE CATEGORIA, AVENTE UN RAPPORTO DI LAVORO A CARATTERE SUBORDINATO.
Testo
Nella categoria del "personale a prestazione saltuaria", di cui la Presidenza del Consiglio e il Ministero del turismo possono avvalersi - quale personale estraneo all'Amministrazione - per esigenze di attivita' di specializzazione, e' da ricomprendere, ai fini dell'applicabilita' della relativa disciplina (artt. 10, 11 e 12 l. n. 520 del 1961), anche il personale avente un rapporto di lavoro a carattere subordinato: cio' e' avvalorato dalla assoluta genericita' della definizione normativa della fatispecie, dalla mancanza di specificazione al riguardo da parte dei decreti interministeriali 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966 e dalla possibilita', per detto personale, di assunzione mediante contratto a termine rinnovabile (l. n. 1435 del 1965), non rilevando in contrario ne' la sola menzione del carattere saltuario della prestazione (v. massima C) ne' l'esclusione da parte dei citati decreti del 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966, della possibilita' che la prestazione stessa possa dar luogo a rapporto di impiego pubblico o privato, essendo tale potere di qualificazione estraneo all'Amministrazione (v. massima B).
Nella categoria del "personale a prestazione saltuaria", di cui la Presidenza del Consiglio e il Ministero del turismo possono avvalersi - quale personale estraneo all'Amministrazione - per esigenze di attivita' di specializzazione, e' da ricomprendere, ai fini dell'applicabilita' della relativa disciplina (artt. 10, 11 e 12 l. n. 520 del 1961), anche il personale avente un rapporto di lavoro a carattere subordinato: cio' e' avvalorato dalla assoluta genericita' della definizione normativa della fatispecie, dalla mancanza di specificazione al riguardo da parte dei decreti interministeriali 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966 e dalla possibilita', per detto personale, di assunzione mediante contratto a termine rinnovabile (l. n. 1435 del 1965), non rilevando in contrario ne' la sola menzione del carattere saltuario della prestazione (v. massima C) ne' l'esclusione da parte dei citati decreti del 2 luglio 1962 e 12 dicembre 1966, della possibilita' che la prestazione stessa possa dar luogo a rapporto di impiego pubblico o privato, essendo tale potere di qualificazione estraneo all'Amministrazione (v. massima B).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte