Sentenza 121/1993 (ECLI:IT:COST:1993:121)
Massima numero 19424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19417  19418  19419  19422


Titolo
SENT. 121/93 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SPECIALIZZATE - "PERSONALE A PRESTAZIONE SALTUARIA" - DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO - ESCLUSIONE, ANCHE NEI CASI DI INCARICHI AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO, DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, DI QUIESCENZA E ALL'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UNA RETRIBUZIONE ADEGUATA E SUFFICIENTE (IN RELAZIONE ALLA NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA DELLA PENSIONE E DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'esclusione del diritto al trattamento di previdenza, di quiescenza e all'indennita' di licenziamento, che l'art. 11, l. 23 giugno 1961, n. 520, sancisce per il "personale a prestazione saltuaria", di cui al precedente art. 10 stessa legge, configura violazione all'art. 36 Cost., nei confronti dei soggetti il cui rapporto con l'Amministrazione, nell'ambito di tale categoria, rivesta i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato (v. massima D). Pertanto, detto art. 11, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte