Sentenza 122/1993 (ECLI:IT:COST:1993:122)
Massima numero 19399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 122/93 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE - VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE ZONE VINCOLATE - PREVISIONE PER LE DIVERSE VIOLAZIONI DI UN'UNICA INDIFFERENZIATA SANZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON POSSIBILE INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE E SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 122/93 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE - VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE ZONE VINCOLATE - PREVISIONE PER LE DIVERSE VIOLAZIONI DI UN'UNICA INDIFFERENZIATA SANZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON POSSIBILE INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE E SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato, la previsione per le diverse violazioni contemplate nell'impugnato art. 1 - sexies, l. n. 431/1985, di un'unica sanzione, pur potendo dare luogo in alcuni casi ad un'accentuata severita' di trattamento, in conseguenza del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entita' sociale dei beni protetti e nel carattere generale immediato ed interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessita' di reprimere condotte in grado di apportare gravi danni all'integrita' ambientale. Tali considerazioni fanno venir meno anche le censure formulate in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., invocati peraltro senza alcuna specifica argomentazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431). - Sulla non sindacabilita' della congruita' delle sanzioni v. S. n. 67/1992.
Come gia' affermato, la previsione per le diverse violazioni contemplate nell'impugnato art. 1 - sexies, l. n. 431/1985, di un'unica sanzione, pur potendo dare luogo in alcuni casi ad un'accentuata severita' di trattamento, in conseguenza del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entita' sociale dei beni protetti e nel carattere generale immediato ed interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessita' di reprimere condotte in grado di apportare gravi danni all'integrita' ambientale. Tali considerazioni fanno venir meno anche le censure formulate in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., invocati peraltro senza alcuna specifica argomentazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431). - Sulla non sindacabilita' della congruita' delle sanzioni v. S. n. 67/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte