Sentenza 123/1993 (ECLI:IT:COST:1993:123)
Massima numero 19346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 123/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA ALL'ARCHIVIAZIONE - DECISIONE IMMEDIATA SENZA PREVISIONE DI PROCEDURA CAMERALE - LAMENTATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE DIVERSE PARTI E, IN PARTICOLARE, TRA PARTE OFFESA E PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, NONCHE' TRA PERSONE INDAGATE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PRETORILE E QUELLE PERSEGUITE PER REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - RILEVANZA DECISIVA DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 123/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA ALL'ARCHIVIAZIONE - DECISIONE IMMEDIATA SENZA PREVISIONE DI PROCEDURA CAMERALE - LAMENTATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE DIVERSE PARTI E, IN PARTICOLARE, TRA PARTE OFFESA E PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, NONCHE' TRA PERSONE INDAGATE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PRETORILE E QUELLE PERSEGUITE PER REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - RILEVANZA DECISIVA DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel procedimento pretorile il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103 della legge di delegazione consente di giustificare, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi di opposizione all'archiviazione: infatti il legislatore, in attuazione di tale principio, ha ritenuto di poter regolare prevedendo per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini; tale soluzione, per quanto non obbligata, non supera le soglie della ragionevolezza. In relazione, poi, alla pretesa disparita' di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito pretorile rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al Tribunale, vale sempre il richiamo al principio di "massima semplificazione" che ispira il processo davanti al pretore nel suo complesso. I "criteri di massima semplificazione", richiesti dalla direttiva n. 103, si traducono infatti necessariamente in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi semplificati gia' previsti in via generale (art. 2, n. 1 della stessa legge di delegazione) per il procedimento concernente i reati di competenza del Tribunale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione). - V., per l'applicazione dello stesso principio, la sent. n. 94/1992.
Nel procedimento pretorile il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103 della legge di delegazione consente di giustificare, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi di opposizione all'archiviazione: infatti il legislatore, in attuazione di tale principio, ha ritenuto di poter regolare prevedendo per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini; tale soluzione, per quanto non obbligata, non supera le soglie della ragionevolezza. In relazione, poi, alla pretesa disparita' di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito pretorile rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al Tribunale, vale sempre il richiamo al principio di "massima semplificazione" che ispira il processo davanti al pretore nel suo complesso. I "criteri di massima semplificazione", richiesti dalla direttiva n. 103, si traducono infatti necessariamente in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi semplificati gia' previsti in via generale (art. 2, n. 1 della stessa legge di delegazione) per il procedimento concernente i reati di competenza del Tribunale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione). - V., per l'applicazione dello stesso principio, la sent. n. 94/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte