Sentenza 124/1993 (ECLI:IT:COST:1993:124)
Massima numero 19369
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 124/93. REGIONE PUGLIA - "DICHIARAZIONE DI INTENTI" STIPULATA CON MINISTRI DEL GOVERNO ALBANESE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RISCONTRATA ASSENZA DELLA NECESSARIA INFORMAZIONE AL GOVERNO ITALIANO AL FINE DI OTTENERE L'INTESA O L'ASSENSO - CONSEGUENZE - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 124/93. REGIONE PUGLIA - "DICHIARAZIONE DI INTENTI" STIPULATA CON MINISTRI DEL GOVERNO ALBANESE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RISCONTRATA ASSENZA DELLA NECESSARIA INFORMAZIONE AL GOVERNO ITALIANO AL FINE DI OTTENERE L'INTESA O L'ASSENSO - CONSEGUENZE - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura della "Dichiarazione di intenti" stipulata a Tirana l'11 luglio 1992 tra l'Assessore al lavoro, emigrazione e formazione professionale della Regione Puglia ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese, e alla riconducibilita' delle materie in essa trattate nella sfera delle attribuzioni regionali, anche alla luce degli indirizzi ripetutamente espressi dalla Corte riguardo all'attivita' di rilevanza internazionale delle Regioni, la riscontrata assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della Regione al Governo al fine di ottenere l'intesa (o l'assenso) e' gia' di per se' sufficiente ad integrare la lamentata lesione della sfera delle attribuzioni statali e quindi a giustificare l'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio. Va percio' dichiarato che non spettava alla Regione il potere di stipulare la indicata "Dichiarazione di intenti" con conseguente annullamento della stessa. - V. S. nn. 472/1992, 739/1988 e 179/1987.
Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura della "Dichiarazione di intenti" stipulata a Tirana l'11 luglio 1992 tra l'Assessore al lavoro, emigrazione e formazione professionale della Regione Puglia ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese, e alla riconducibilita' delle materie in essa trattate nella sfera delle attribuzioni regionali, anche alla luce degli indirizzi ripetutamente espressi dalla Corte riguardo all'attivita' di rilevanza internazionale delle Regioni, la riscontrata assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della Regione al Governo al fine di ottenere l'intesa (o l'assenso) e' gia' di per se' sufficiente ad integrare la lamentata lesione della sfera delle attribuzioni statali e quindi a giustificare l'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio. Va percio' dichiarato che non spettava alla Regione il potere di stipulare la indicata "Dichiarazione di intenti" con conseguente annullamento della stessa. - V. S. nn. 472/1992, 739/1988 e 179/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte