Ordinanza 125/1993 (ECLI:IT:COST:1993:125)
Massima numero 19329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 125/93. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA CONCORDATA - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, la discrasia riscontrata dal giudice 'a quo', nella decisione della Corte (sent. n. 186/1992), riguardo alla scrittura, in dispositivo, di "giudice delle indagini preliminari" anziche' "giudice del dibattimento", essendo effetto di errore materiale gia' corretto con la ord. n. 313/1992. - S. n. 186/1992 e O. n. 313/1992 gia' citate nel testo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte