Ordinanza 126/1993 (ECLI:IT:COST:1993:126)
Massima numero 19331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 29/03/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 126/93. PROCESSO PENALE - FASE PRELIMINARE - MISURE CAUTELARI: (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) - TRIBUNALE DELLA LIBERTA' - RIESAME - TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI - LAMENTATA INADEGUATEZZA, DATA L'ESIGUITA' DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AUSILIARIO, SPECIE NEI CASI (COME QUELLO DI SPECIE) DI PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI E DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, negli artt. 309, commi nono e decimo e 324, comma settimo, cod.proc.pen., di un termine perentorio di soli giorni dieci dalla ricezione degli atti per la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame di un provvedimento cautelare (nella specie: sequestro) non e' lesiva del diritto di difesa dell'imputato, ma realizza al contrario una forma di tutela per lo stesso in quanto la mancata decisione sul reclamo, entro il termine, determina l'immediata caducazione del provvedimento, evitando che il soggetto che lo ha impugnato possa essere danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria; ne' puo' dirsi violato l'art. 97 Cost. giacche' le disfunzioni e gli intralci all'attivita' giudiziaria, lamentati nell'ordinanza di rimessione, sono frutto di deficienze dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, non direttamente imputabili alle norme impugnate, riguardo alle quali e' anche da escludere che, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost. rendano impossibile la motivazione della decisione adottata, motivazione che peraltro va correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle complessive modalita' di svolgimento della procedura di riesame. Ne' infine, il termine previsto puo' dirsi irragionevole in relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto piu' che questo e' stato elevato rispetto a quello previsto dall'art. 263 ter del codice abrogato (tre giorni prorogabili di altri tre). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte