Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 128/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - PROSPETTAZIONE DI CENSURE DI INCOSTITUZIONALITA' NON SORRETTE DA ARGOMENTAZIONE ALCUNA - INAMMISSIBILITA' DELLE RELATIVE QUESTIONI (PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE).
SENT. 128/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - PROSPETTAZIONE DI CENSURE DI INCOSTITUZIONALITA' NON SORRETTE DA ARGOMENTAZIONE ALCUNA - INAMMISSIBILITA' DELLE RELATIVE QUESTIONI (PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE).
Testo
La mancanza, negli scritti difensivi regionali, di argomentazioni a sostegno delle censure di incostituzionalita' dedotte nella parte finale e riassuntiva del ricorso, comporta inammissibilita' delle relative questioni, per carenza assoluta di motivazione. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 1, commi terzo e quarto, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, sollevate - senza argomentazione alcuna - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 343/1991.
La mancanza, negli scritti difensivi regionali, di argomentazioni a sostegno delle censure di incostituzionalita' dedotte nella parte finale e riassuntiva del ricorso, comporta inammissibilita' delle relative questioni, per carenza assoluta di motivazione. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 1, commi terzo e quarto, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, sollevate - senza argomentazione alcuna - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 343/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte