Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19486  19487  19488  19489  19490  19491


Titolo
SENT. 128/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - PROSPETTAZIONE DI CENSURE DI INCOSTITUZIONALITA' NON SORRETTE DA ARGOMENTAZIONE ALCUNA - INAMMISSIBILITA' DELLE RELATIVE QUESTIONI (PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE).

Testo
La mancanza, negli scritti difensivi regionali, di argomentazioni a sostegno delle censure di incostituzionalita' dedotte nella parte finale e riassuntiva del ricorso, comporta inammissibilita' delle relative questioni, per carenza assoluta di motivazione. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 1, commi terzo e quarto, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, sollevate - senza argomentazione alcuna - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 343/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte