Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 128/93 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI DA DEVOLVERE AD ESSO - DETERMINAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLA LEGGE FINANZIARIA, IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE GLOBALE DEL FONDO - NON CONTRARIETA' DI TALE SISTEMA ALLA PREVISIONE COSTITUZIONALE, PUR SE RAPPRESENTANTE UNA SOLTANTO DELLE POSSIBILITA' ATTUATIVE DI ESSA.
SENT. 128/93 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI DA DEVOLVERE AD ESSO - DETERMINAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLA LEGGE FINANZIARIA, IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE GLOBALE DEL FONDO - NON CONTRARIETA' DI TALE SISTEMA ALLA PREVISIONE COSTITUZIONALE, PUR SE RAPPRESENTANTE UNA SOLTANTO DELLE POSSIBILITA' ATTUATIVE DI ESSA.
Testo
Il sistema seguito da oltre un decennio, in base al quale la determinazione delle risorse da devolvere al fondo comune, ai sensi dell'art. 8, L. n. 281 del 1970, avviene di anno in anno ad opera della legge finanziaria, commisurando l'ammontare del fondo stesso all'entita' fissata per l'anno precedente - maggiorata, almeno in via tendenziale, di un importo pari al tasso programmato di inflazione - non e' obiettivamente disancorato del tutto dall'ammontare del gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge e non puo' quindi essere ritenuto contrario a Costituzione, pur se rappresenta una soltanto delle possibilita' attuative dell'art. 119, comma secondo, Cost., poste a disposizione del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' politica nell'interpretazione delle norme costituzionali. - V. anche la successiva massima C.
Il sistema seguito da oltre un decennio, in base al quale la determinazione delle risorse da devolvere al fondo comune, ai sensi dell'art. 8, L. n. 281 del 1970, avviene di anno in anno ad opera della legge finanziaria, commisurando l'ammontare del fondo stesso all'entita' fissata per l'anno precedente - maggiorata, almeno in via tendenziale, di un importo pari al tasso programmato di inflazione - non e' obiettivamente disancorato del tutto dall'ammontare del gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge e non puo' quindi essere ritenuto contrario a Costituzione, pur se rappresenta una soltanto delle possibilita' attuative dell'art. 119, comma secondo, Cost., poste a disposizione del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' politica nell'interpretazione delle norme costituzionali. - V. anche la successiva massima C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 8