Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19485  19487  19488  19489  19490  19491


Titolo
SENT. 128/93 B. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTE DI TRIBUTI ERARIALI DA DEVOLVERE AD ESSO - DETERMINAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLA LEGGE FINANZIARIA, IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE GLOBALE DEL FONDO - NON CONTRARIETA' DI TALE SISTEMA ALLA PREVISIONE COSTITUZIONALE, PUR SE RAPPRESENTANTE UNA SOLTANTO DELLE POSSIBILITA' ATTUATIVE DI ESSA.

Testo
Il sistema seguito da oltre un decennio, in base al quale la determinazione delle risorse da devolvere al fondo comune, ai sensi dell'art. 8, L. n. 281 del 1970, avviene di anno in anno ad opera della legge finanziaria, commisurando l'ammontare del fondo stesso all'entita' fissata per l'anno precedente - maggiorata, almeno in via tendenziale, di un importo pari al tasso programmato di inflazione - non e' obiettivamente disancorato del tutto dall'ammontare del gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge e non puo' quindi essere ritenuto contrario a Costituzione, pur se rappresenta una soltanto delle possibilita' attuative dell'art. 119, comma secondo, Cost., poste a disposizione del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' politica nell'interpretazione delle norme costituzionali. - V. anche la successiva massima C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 8