Sentenza 210/2021 (ECLI:IT:COST:2021:210)
Massima numero 44270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 05/11/2021; Pubblicazione in G. U. 10/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44267  44268  44269


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - In genere - Edilizia convenzionata - Regime della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili - Modifica retroattiva, introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche, del diritto di difesa, delle prerogative del potere giudiziario, del diritto di proprietà e della funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 091001).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall'Arbitro unico di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU - dell'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, e dell'art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge n. 448 del 1998, come modificato dal citato art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, che modificano retroattivamente il regime della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili di edilizia convenzionata. Non sussiste l'asserita lesione dell'art. 77 Cost., perché l'art. 25-undecies mostra attinenza con la materia finanziaria. Né sussiste un vulnus al principio della tutela dell'affidamento, attraverso un'indebita ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale, perché la modifica normativa censurata è stata introdotta nel 2018, mentre risale al 2015 la pronuncia n. 18135 delle Sez. unite della Cassazione, intervenuta - in un quadro normativo eterogeno che rende evidente che non poteva essersi consolidato un affidamento particolarmente radicato sul tenore delle disposizioni previgenti. Né la soluzione normativa prescelta dal legislatore appare sproporzionata rispetto al fine di correggere la discrasia esistente. Infine, quanto alla asserita violazione del principio di ragionevolezza dell'affidamento sulla stabilità e coerenza della disciplina generale del contratto, del principio di intangibilità della sfera giuridica altrui e del diritto di proprietà, il venditore non modifica ex post il contenuto dispositivo del contratto di compravendita, ma incide sul solo regime eteronomo della circolazione del bene con esso trasferito. La ratio dell'estensione soggettiva del potere di affrancazione deve, dunque, essere individuata nella tutela dell'interesse dell'alienante ad assolvere, sia pure ex post, l'impegno, contrattualmente assunto, di trasferire il bene libero da pesi. Quanto all'entità del contributo di affrancazione, la determinazione dell'importo dovuto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione scaturisce da una valutazione di politica economica che, se non travalica il normale ambito di discrezionalità, riservata al legislatore ordinario, che non è sindacabile dalla Corte costituzionale, nell'ottica del contemperamento tra le finalità di cura dei bisogni abitativi e di promozione della libertà di iniziativa economica nel mercato immobiliare.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 25  co. 

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

legge  23/12/1998  n. 448  art. 31  co. 49

legge  23/12/1998  n. 448  art. 31  co. 49

legge  23/12/1998  n. 448  art. 31  co. 49

decreto-legge  23/10/2018  n. 119  art. 25  co. 

legge  17/12/2018  n. 136  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 47  co. 2

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1