Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 128/93 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA MANCANZA DI COLLEGAMENTO CON IL GETTITO DEL TRIBUTO ERARIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/93 C. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA MANCANZA DI COLLEGAMENTO CON IL GETTITO DEL TRIBUTO ERARIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - il quale riduce dall'11,678 al 10,50 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere per l'anno 1992 al fondo comune previsto dall'art. 8, L. n. 281 del 1970, e conseguentemente ridetermina in lire 6632 miliardi l'ammontare globale del fondo per lo stesso anno - non e' censurabile sotto il profilo del mancato collegamento con l'andamento effettivo dell'imposta suddetta, giacche' l'ultradecennale sistema di determinazione degli apporti al fondo comune - al quale la norma impugnata si uniforma - non e' del tutto disancorato dal gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita', dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 luglio 1992, n. 359). - V. la precedente massima B, nonche' S. n. 382/1990.
L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - il quale riduce dall'11,678 al 10,50 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere per l'anno 1992 al fondo comune previsto dall'art. 8, L. n. 281 del 1970, e conseguentemente ridetermina in lire 6632 miliardi l'ammontare globale del fondo per lo stesso anno - non e' censurabile sotto il profilo del mancato collegamento con l'andamento effettivo dell'imposta suddetta, giacche' l'ultradecennale sistema di determinazione degli apporti al fondo comune - al quale la norma impugnata si uniforma - non e' del tutto disancorato dal gettito annuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita', dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 luglio 1992, n. 359). - V. la precedente massima B, nonche' S. n. 382/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte