Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 128/93 D. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/93 D. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La violazione dell'originaria dotazione finanziaria per l'anno 1992 del fondo comune per le regioni a statuto ordinario - disposta nel corso del medesimo esercizio dall'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - non e' assimilabile, per le sue particolarita', a precedenti casi in cui la decurtazione di risorse gia' trasferite alle regioni comportava violazione della loro autonomia finanziaria. Infatti, nel caso in esame - a differenza che in quelli - la riduzione rientra in una manovra complessiva diretta a fronteggiare una situazione di emergenza mediante un taglio generalizzato della spesa amministrativa da tutti gli enti territoriali, ed inoltre non incide su finanziamenti settoriali o destinati allo sviluppo, bensi' su un fondo relativo alla copertura di spese regionali correnti, alcune delle quali suscettibili di graduazione in relazione alle somme disponibili, sicche' non sussiste il rischio di paralisi o di serio intralcio nell'espletamento delle funzioni regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - Per ipotesi di illegittima riduzione di risorse in corso d'anno, v. S. nn. 98/1991, 116/1991, nonche' S. nn. 283/1991 e 356/1992; sulla diversa rilevanza, nell'ambito delle manovre di contenimento, delle spese destinate allo sviluppo e delle spese dirette al normale funzionamento regionale, v. S. nn. 476/1991, 307/1983.
La violazione dell'originaria dotazione finanziaria per l'anno 1992 del fondo comune per le regioni a statuto ordinario - disposta nel corso del medesimo esercizio dall'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - non e' assimilabile, per le sue particolarita', a precedenti casi in cui la decurtazione di risorse gia' trasferite alle regioni comportava violazione della loro autonomia finanziaria. Infatti, nel caso in esame - a differenza che in quelli - la riduzione rientra in una manovra complessiva diretta a fronteggiare una situazione di emergenza mediante un taglio generalizzato della spesa amministrativa da tutti gli enti territoriali, ed inoltre non incide su finanziamenti settoriali o destinati allo sviluppo, bensi' su un fondo relativo alla copertura di spese regionali correnti, alcune delle quali suscettibili di graduazione in relazione alle somme disponibili, sicche' non sussiste il rischio di paralisi o di serio intralcio nell'espletamento delle funzioni regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - Per ipotesi di illegittima riduzione di risorse in corso d'anno, v. S. nn. 98/1991, 116/1991, nonche' S. nn. 283/1991 e 356/1992; sulla diversa rilevanza, nell'ambito delle manovre di contenimento, delle spese destinate allo sviluppo e delle spese dirette al normale funzionamento regionale, v. S. nn. 476/1991, 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte