Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19485  19486  19487  19488  19490  19491


Titolo
SENT. 128/93 E. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA MANCANZA DELL'INDICAZIONE DI COPERTURA PER NUOVI ONERI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992, riducendo la dotazione finanziaria relativa al 1992 del fondo comune previsto dall'art. 8, L. n. 281 del 1970, non produce alcuna modificazione nei compiti addossati sulle regioni ovvero negli oneri di gestione delle funzioni preesistenti, sicche' deve assolutamente escludersi la prospettata violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte