Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 128/93 F. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELL'ESIGENZA DI RECIPROCO AFFIDAMENTO FRA SOGGETTI PUBBLICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/93 F. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELL'ESIGENZA DI RECIPROCO AFFIDAMENTO FRA SOGGETTI PUBBLICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - che riduce la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere, per l'anno 1992, al fondo comune istituito dall'art. 8, L. n. 281 del 1970 - non viola il principio di ragionevolezza ne' l'esigenza che i rapporti tra i soggetti pubblici siano improntati al criterio dell'affidamento reciproco, giacche' la prevista riduzione correttamente tiene conto delle complessive esigenze della finanza pubblica, ed e' quindi riconducibile ad un non irragionevole esercizio del potere di coordinamento che l'art. 119, comma primo, Cost., assegna al legislatore statale nel rispetto dell'autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 356/1992.
L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - che riduce la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere, per l'anno 1992, al fondo comune istituito dall'art. 8, L. n. 281 del 1970 - non viola il principio di ragionevolezza ne' l'esigenza che i rapporti tra i soggetti pubblici siano improntati al criterio dell'affidamento reciproco, giacche' la prevista riduzione correttamente tiene conto delle complessive esigenze della finanza pubblica, ed e' quindi riconducibile ad un non irragionevole esercizio del potere di coordinamento che l'art. 119, comma primo, Cost., assegna al legislatore statale nel rispetto dell'autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 356/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte