Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19485  19486  19487  19488  19489  19491


Titolo
SENT. 128/93 F. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FINANZA REGIONALE - FONDO COMUNE 'EX' ART. 8, L. N. 281 DEL 1970 - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI AD ESSO DEVOLUTA PER L'ESERCIZIO 1992 - RIDUZIONE IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO PER IL MEDESIMO ESERCIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELL'ESIGENZA DI RECIPROCO AFFIDAMENTO FRA SOGGETTI PUBBLICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, comma terzo, d.l. n. 333 del 1992 - che riduce la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali da devolvere, per l'anno 1992, al fondo comune istituito dall'art. 8, L. n. 281 del 1970 - non viola il principio di ragionevolezza ne' l'esigenza che i rapporti tra i soggetti pubblici siano improntati al criterio dell'affidamento reciproco, giacche' la prevista riduzione correttamente tiene conto delle complessive esigenze della finanza pubblica, ed e' quindi riconducibile ad un non irragionevole esercizio del potere di coordinamento che l'art. 119, comma primo, Cost., assegna al legislatore statale nel rispetto dell'autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma terzo, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 356/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte