Sentenza 128/1993 (ECLI:IT:COST:1993:128)
Massima numero 19491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 128/93 G. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA REGIONALE - COPERTURA E CONTENIMENTO PER L'ANNO 1992 - ADOZIONE, DA PARTE DELLE REGIONI, DELLE MISURE PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA QUINTO, L. N. 412 DEL 1991 - POSSIBILITA' ANCHE IN MANCANZA DELLA DETERMINAZIONE GOVERNATIVA DELLA SPESA PARAMETRICA CORRELATA AI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA SANITARIA - ASSERITA IMPOSIZIONE DI ONERI NUOVI E INDETERMINATI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - ESCLUSIONE, IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/93 G. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA REGIONALE - COPERTURA E CONTENIMENTO PER L'ANNO 1992 - ADOZIONE, DA PARTE DELLE REGIONI, DELLE MISURE PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA QUINTO, L. N. 412 DEL 1991 - POSSIBILITA' ANCHE IN MANCANZA DELLA DETERMINAZIONE GOVERNATIVA DELLA SPESA PARAMETRICA CORRELATA AI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA SANITARIA - ASSERITA IMPOSIZIONE DI ONERI NUOVI E INDETERMINATI A CARICO DEI BILANCI REGIONALI - ESCLUSIONE, IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, comma quarto, d.l. n. 333 del 1992 - non stabilisce alcunche' in ordine al ripiano dell'eventuale eccedenza della spesa sanitaria rispetto agli stanziamenti del fondo nazionale, ma si limita a disporre che, per l'anno 1992, le regioni possono adottare le misure di copertura e contenimento della spesa sanitaria, previste dall'art. 4, comma quinto, L. n. 412 del 1991, anche in mancanza della determinazione da parte del Governo, d'intesa con la "conferenza Stato-regioni dei livelli obbligatori uniformi di assistenza sanitaria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 81, comma quarto, 97 e 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 284/1991.
L'art. 1, comma quarto, d.l. n. 333 del 1992 - non stabilisce alcunche' in ordine al ripiano dell'eventuale eccedenza della spesa sanitaria rispetto agli stanziamenti del fondo nazionale, ma si limita a disporre che, per l'anno 1992, le regioni possono adottare le misure di copertura e contenimento della spesa sanitaria, previste dall'art. 4, comma quinto, L. n. 412 del 1991, anche in mancanza della determinazione da parte del Governo, d'intesa con la "conferenza Stato-regioni dei livelli obbligatori uniformi di assistenza sanitaria. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 81, comma quarto, 97 e 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e, 'in parte qua', della legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). - S. n. 284/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte