Sentenza 129/1993 (ECLI:IT:COST:1993:129)
Massima numero 19542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19543
Titolo
SENT. 129/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONI SUPPLETIVE - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESSERE RIMESSO IN TERMINI AI FINI DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - FINALITA' E FONDAMENTO DEI RITI ALTERNATIVI - RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO PER LE SCELTE A LUI CONSENTITE IN PROPOSITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 129/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONI SUPPLETIVE - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESSERE RIMESSO IN TERMINI AI FINI DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - FINALITA' E FONDAMENTO DEI RITI ALTERNATIVI - RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO PER LE SCELTE A LUI CONSENTITE IN PROPOSITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' piu' volte osservato, tanto a proposito dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento e venga percio' effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti speciali. Cosi', per un verso, non e' affatto irragionevole la preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione dibattimentale suppletiva, che e' evenienza non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento e ben prevedibile dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso, mentre e' preclusa in caso di introduzione dei riti speciali; cosi', per altro verso, il rischio della scelta di introdurre detti riti speciali e' a carico dell'imputato, il quale non ha che da addebitare a se' medesimo le conseguenze della propria scelta. Di conseguenza non e' affatto irragionevole che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p. possa essere formulata solo "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" e sia altresi' preclusa per il reato concorrente contestato in dibattimento, senza che possa profilarsi la rimessione in termini per formularla in relazione al reato contestato originariamente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - In termini, v., tra le altre, S. nn. 277/1990, 593/1990 e 316/1992, nonche' O. n. 213/1992.
Come la Corte ha gia' piu' volte osservato, tanto a proposito dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento e venga percio' effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti speciali. Cosi', per un verso, non e' affatto irragionevole la preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione dibattimentale suppletiva, che e' evenienza non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento e ben prevedibile dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso, mentre e' preclusa in caso di introduzione dei riti speciali; cosi', per altro verso, il rischio della scelta di introdurre detti riti speciali e' a carico dell'imputato, il quale non ha che da addebitare a se' medesimo le conseguenze della propria scelta. Di conseguenza non e' affatto irragionevole che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p. possa essere formulata solo "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" e sia altresi' preclusa per il reato concorrente contestato in dibattimento, senza che possa profilarsi la rimessione in termini per formularla in relazione al reato contestato originariamente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - In termini, v., tra le altre, S. nn. 277/1990, 593/1990 e 316/1992, nonche' O. n. 213/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte