Sentenza 129/1993 (ECLI:IT:COST:1993:129)
Massima numero 19543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19542


Titolo
SENT. 129/93 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE CON RITO ABBREVIATO ANCHE QUANDO LA RICHIESTA GIA' AVANZATA IN TAL SENSO DALL'IMPUTATO SIA STATA RESPINTA DAL G.I.P. CON DECISIONE POI DISATTESA DAL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE DI TALE SITUAZIONE, IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA, ALL'IPOTESI IN CUI IL RITO SPECIALE NON SIA STATO A SUO TEMPO RICHIESTO - PROSPETTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DI DUE SOLUZIONI ALTERNATIVE (AMMISSIBILITA' DEL RITO ABBREVIATO O PRECLUSIONE DELLA CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) NESSUNA DELLE QUALI, OLTRETUTTO, COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' dato alla Corte di decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, riguardo alla impossibilita', ex art. 517 cod. proc. pen., di procedere, in caso di nuove contestazioni da parte del P.M. al dibattimento, con il rito abbreviato, anche quando - come nella specie - la contestazione suppletiva e' potuta avvenire non perche' l'imputato non ha tempestivamente chiesto il giudizio abbreviato, ma perche' la richiesta da lui avanzata a suo tempo in accordo col P.M. e' stata respinta dal giudice per le indagini preliminari con decisione che il giudice del dibattimento ritiene ingiustificata. Al quesito prospettato, infatti, il giudice 'a quo' propone, in via alternativa, due soluzioni - e cioe' che sia reso ammissibile il giudizio abbreviato per il reato concorrente, ovvero che sia preclusa la contestazione suppletiva - senza concentrare sull'una o l'altra di esse la formulata richiesta di sentenza additiva, che comunque, del resto, non puo' essere accolta, nessuna della due proposte soluzioni potendosi considerare costituzionalmente obbligata. La problematica prospettata dal giudice rimettente richiede piuttosto un intervento del legislatore che, in conformita' alle indicazioni gia' espresse dalla Corte, opportunamente realizzi un appropriato congegno normativo che componga le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale, o provveda ad una complessiva modifica della disciplina del giudizio abbreviato. (Inammissibilita', sotto i su indicati profili, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen.). - S. nn. 23/1992 e 92/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte