Sentenza 130/1993 (ECLI:IT:COST:1993:130)
Massima numero 19545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19546
Titolo
SENT. 130/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA, IN SEDE DI RINVIO, NEI CONFRONTI DEL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 130/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA, IN SEDE DI RINVIO, NEI CONFRONTI DEL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il profilo concernente l'interpretazione della norma alla quale il giudice di rinvio e' vincolato, per essere il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non piu' contestabile in quella sede, ed il profilo concernente la legittimita' costituzionale della norma stessa si muovono su due piani distinti perche', dovendo la norma - cosi' come interpretata - ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che nei confronti di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione dei precetti riguardanti la materia (artt. 1, della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, della legge n. 87 del 1953), dato che questi non contengono al riguardo alcuna specifica limitazione. Peraltro, la ritenuta rilevanza della questione non esclude che, in caso di mancato accoglimento della questione di legittimita' costituzionale da parte della Corte, il giudice debba uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza di annullamento (art. 627, quarto comma, c.p.p.). (Principi ribaditi dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Avvocatura di Stato riguardo alla impugnativa del principio di diritto affermato nel caso dalla Cassazione circa la procedura da seguire nella ipotesi di indicazione, da parte del giudice per le indagini preliminari in pretura, in seguito a rigetto della istanza di archiviazione, della necessita' di ulteriori indagini). - In termini, da ultimo, S. n. 30/1990.
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il profilo concernente l'interpretazione della norma alla quale il giudice di rinvio e' vincolato, per essere il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non piu' contestabile in quella sede, ed il profilo concernente la legittimita' costituzionale della norma stessa si muovono su due piani distinti perche', dovendo la norma - cosi' come interpretata - ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che nei confronti di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione dei precetti riguardanti la materia (artt. 1, della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, della legge n. 87 del 1953), dato che questi non contengono al riguardo alcuna specifica limitazione. Peraltro, la ritenuta rilevanza della questione non esclude che, in caso di mancato accoglimento della questione di legittimita' costituzionale da parte della Corte, il giudice debba uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza di annullamento (art. 627, quarto comma, c.p.p.). (Principi ribaditi dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Avvocatura di Stato riguardo alla impugnativa del principio di diritto affermato nel caso dalla Cassazione circa la procedura da seguire nella ipotesi di indicazione, da parte del giudice per le indagini preliminari in pretura, in seguito a rigetto della istanza di archiviazione, della necessita' di ulteriori indagini). - In termini, da ultimo, S. n. 30/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte