Sentenza 130/1993 (ECLI:IT:COST:1993:130)
Massima numero 19546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19545
Titolo
SENT. 130/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA 'NOTITIA CRIMINIS' NON ACCOLTA DAL G.I.P. - INDICAZIONE AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - PROCEDIMENTO - CONTESTATA NECESSITA' DI SEGUIRE, IN GIUDIZIO DI RINVIO, PER CONFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO NEL CASO DALLA CASSAZIONE, LA PROCEDURA IN CAMERA DI CONSIGLIO ANZICHE' QUELLA 'DE PLANO' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE, RIMESSA AL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - NON FONDATEZZA.
SENT. 130/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA 'NOTITIA CRIMINIS' NON ACCOLTA DAL G.I.P. - INDICAZIONE AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - PROCEDIMENTO - CONTESTATA NECESSITA' DI SEGUIRE, IN GIUDIZIO DI RINVIO, PER CONFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO NEL CASO DALLA CASSAZIONE, LA PROCEDURA IN CAMERA DI CONSIGLIO ANZICHE' QUELLA 'DE PLANO' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE, RIMESSA AL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' in contrasto con la legge di delega ne' con i principi di eguaglianza e ragionevolezza il principio di diritto - affermato nel caso da una Sezione della Corte di cassazione e contestato in sede di rinvio dal giudice 'a quo' - secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della 'notitia criminis', ritenga di indicare al pubblico ministero la necessita' di ulteriori indagini, sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990, si deve seguire la procedura in camera di consiglio e non quella 'de plano'. Il principio di massima semplificazione cui e' ispirata la disciplina del procedimento pretorile (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81 del 1987) non determina infatti, nonostante l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale senza dubbio comporterebbe, un ripudio assoluto di tale procedura, e parimenti tale ripudio non puo' dedursi, stante la diversita' fra l'udienza preliminare e l'udienza in camera di consiglio, dal divieto dell'udienza preliminare dalla stessa direttiva sancito per il procedimento pretorile e neppure dal fatto che nella ipotesi indiscutibilmente diversa, dell'ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, va seguita la procedura 'de plano'. Di conseguenza, poiche' nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura 'de plano') puo' ritenersi costituzionalmente obbligata, stabilire quale di esse debba osservarsi e' questione di mera interpretazione, di competenza del giudice di nomofilachia, il quale peraltro, dopo un iniziale contrasto tra le decisioni delle diverse sezioni, l'ha ora risolta, con sentenza pronunciata a sezioni unite, nel senso che la via da seguire non e' quella in contraddittorio ma quella 'de plano'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 77 (recte 76) - in relazione all'art. 2, n. 103, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., del su indicato combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409, cod. proc. pen.). - Su altri aspetti (opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione) dei rapporti tra procedimento pretorile e procedura camerale, v. S. nn. 94/1992 e 123/1993; sulla indicazione di ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione, da parte del G.I.P., v., tra le altre, S. n. 445/1990 e O. n. 254/1991.
Non e' in contrasto con la legge di delega ne' con i principi di eguaglianza e ragionevolezza il principio di diritto - affermato nel caso da una Sezione della Corte di cassazione e contestato in sede di rinvio dal giudice 'a quo' - secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della 'notitia criminis', ritenga di indicare al pubblico ministero la necessita' di ulteriori indagini, sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990, si deve seguire la procedura in camera di consiglio e non quella 'de plano'. Il principio di massima semplificazione cui e' ispirata la disciplina del procedimento pretorile (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81 del 1987) non determina infatti, nonostante l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale senza dubbio comporterebbe, un ripudio assoluto di tale procedura, e parimenti tale ripudio non puo' dedursi, stante la diversita' fra l'udienza preliminare e l'udienza in camera di consiglio, dal divieto dell'udienza preliminare dalla stessa direttiva sancito per il procedimento pretorile e neppure dal fatto che nella ipotesi indiscutibilmente diversa, dell'ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, va seguita la procedura 'de plano'. Di conseguenza, poiche' nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura 'de plano') puo' ritenersi costituzionalmente obbligata, stabilire quale di esse debba osservarsi e' questione di mera interpretazione, di competenza del giudice di nomofilachia, il quale peraltro, dopo un iniziale contrasto tra le decisioni delle diverse sezioni, l'ha ora risolta, con sentenza pronunciata a sezioni unite, nel senso che la via da seguire non e' quella in contraddittorio ma quella 'de plano'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 77 (recte 76) - in relazione all'art. 2, n. 103, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., del su indicato combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409, cod. proc. pen.). - Su altri aspetti (opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione) dei rapporti tra procedimento pretorile e procedura camerale, v. S. nn. 94/1992 e 123/1993; sulla indicazione di ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione, da parte del G.I.P., v., tra le altre, S. n. 445/1990 e O. n. 254/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n.103
legge 16/02/1987
n. 81
art. 3