Sentenza 131/1993 (ECLI:IT:COST:1993:131)
Massima numero 19392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 131/93. LAVORO (COLLOCAMENTO) - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI PERSONE APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE - POSSIBILITA' DI DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, DENUNCIATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE, IN MANCANZA DI TERMINI RIGOROSI, IL PROTRARSI DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA POSSA SOSPENDERE 'SINE DIE' L'INIZIO O LA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 24 della l. 2 aprile 1968, n. 482, col prevedere la possibilita' di definire in via amministrativa le contravvenzioni all'obbligo delle assunzioni obbligatorie, delinea la relativa procedura che e' caratterizzata da una successione concatenata e vincolante di termini per l'adozione del definitivo provvedimento prefettizio: entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali di contravvenzione e' fissata la somma dovuta dal contravventore, sentito il parere della commissione provinciale per il collocamento; entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione prefettizia deve essere effettuato il pagamento in mancanza del quale entro 60 giorni il verbale e' trasmesso all'autorita' giudiziaria; in ogni caso, quindi, il processo penale inizia o prosegue entro i ristretti tempi cosi' indicati, non potendo, al mancato parere della commissione provinciale per il collocamento, essere attribuita alcuna efficacia ostativa - come ritenuto dal giudice 'a quo' - essendo il Prefetto, in base alle comuni norme sul procedimento amministrativo ( art. 16, l. n. 241/1990), comunque tenuto a provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nessun ostacolo sussiste all'esecuzione dell'azione penale e cadono percio' le censure di violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale prospettata dal giudice 'a quo' sull'erroneo presupposto della inesistenza di termini certi per la conclusione della procedura amministrativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, l. 2 aprile 1968, n. 482).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte