Sentenza 211/2021 (ECLI:IT:COST:2021:211)
Massima numero 44334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  07/10/2021;  Decisione del  07/10/2021
Deposito del 05/11/2021; Pubblicazione in G. U. 10/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44335


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Difesa e forze armate - Caserme dell'Arma dei carabinieri - Riconducibilità delle stesse alle opere di difesa militare e a quelle preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. (Classif. 216008).

Testo
Le caserme dell'Arma dei carabinieri rientrano fra le opere di difesa militare, oltre che fra quelle preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Tali sedi rappresentano beni strumentali non solo per il servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.) nonché per le altre complesse mansioni, anch'esse proprie dei Carabinieri, come quelle di polizia militare, di raccolta di informazioni e notizie attinenti alla difesa sia all'interno che all'estero, e ancora per le attività, sia pure svolte congiuntamente ad altri organi statali, intese a neutralizzare azioni di spionaggio e di terrorismo: funzioni, queste, chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla stessa integrità della Nazione. Le sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri, «forza permanente accasermata» (art. 1, primo comma, legge n. 16 del 1985), presentano pertanto entrambi i requisiti che giustificano l'inclusione nella categoria delle opere destinate alla difesa nazionale: la natura militare dell'amministrazione interessata ai lavori e la finalità dell'opera. (Precedenti: S. 150/1992-mass. 18257; S. 216/1985-mass. 11056).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte