Sentenza 132/1993 (ECLI:IT:COST:1993:132)
Massima numero 19415
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19416


Titolo
SENT. 132/93 A. CONTABILITA' PUBBLICA - SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA - RICHIESTA DELLA REGIONE VENETO PER L'ACCREDITAMENTO PRESSO LA TESORERIA REGIONALE DI DETERMINATA SOMMA - NOTA DI RISPOSTA DEL MINISTRO DEL TESORO - CONTENUTO - POTENZIALITA' LESIVA DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - SUSSISTENZA - RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEL PROPOSTO RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
L'atto con il quale il Ministro del tesoro, in risposta ad una richiesta della regione Veneto relativa all'integrale accreditamento del proprio fondo di L. 244 miliardi, ai sensi della normativa sulla tesoreria unica, dichiara che le precedenti richieste regionali di prelevamento, rispettivamente per 97 e 81 miliardi, sono state evase per intero, manifesta l'intenzione e attua un comportamento concludente diretti sostanzialmente a negare il soddisfacimento integrale della richiesta stessa e, conseguentemente, anche se nella specie non si versa in un'ipotesi di "vindicatio potestatis" si ha un atto potenzialmente lesivo dell'autonomia finanziaria garantita alle regioni dall'art. 119 Cost., per effetto di un comportamento dello Stato che si assume contrario alle leggi e produttivo di turbativa nei confronti dell'esercizio del potere regionale relativo alla corretta e legittima gestione delle proprie risorse finanziarie. (Rigetto della questione di inammissibilita' opposta al ricorso per conflitto di attribuzione della regione Veneto avverso la nota del Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1992).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte