Sentenza 132/1993 (ECLI:IT:COST:1993:132)
Massima numero 19416
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19415


Titolo
SENT. 132/93 B. CONTABILITA' PUBBLICA - SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA - RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO PRESENTATE DALLE REGIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA - SODDISFACIMENTO DA PARTE DELLO STATO PER IMPORTI INFERIORI A QUELLI DOMANDATI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Il sistema della tesoreria unica, quale espressione del potere statale di coordinamento della finanza regionale con quella nazionale e degli enti locali (art. 119 Cost.), cosi' come disciplinato dall'art. 40, primo comma, l. n. 119 del 1981, consente allo Stato di regolare l'accreditamento dei fondi di spettanza delle regioni - mantenendo la giacenza presso rispettive tesorerie entro il limite del tre per cento delle quote previste dal bilancio di competenza di queste - ma, nel contempo, preclude allo stesso di disporre delle somme depositate e di trasformare tale gestione in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale, in modo da impedire od ostacolare l'integrale utilizzabilita' da parte delle regioni dei fondi loro spettanti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, con la conseguenza ultima di costringere le medesime ed onerose anticipazioni di cassa. Atteso quindi che il Ministro del tesoro, in qualita' di detentore dei conti correnti infruttiferi intestati alle singole regioni, non ha alcun potere di sindacare la fondatezza e la congruita' delle richieste regionali avanzate nelle forme, entro la misura e secondo le modalita' e i tempi fissati dalle norme, l'accreditamento di importi in misura inferiore a quelli regolarmente richiesti dalle aventi diritto, comporta - in violazione dell'art. 119 Cost. - la mancata realizzazione della "piena e pronta disponibilita'" delle somme di pertinenza regionale giacenti presso la tesoreria centrale, cosicche' non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, rifiutare di accreditare presso le terorerie delle regioni Veneto, Liguria, Toscana e Umbria, somme, in deposito nei conti correnti intestati alle singole regioni presso la tesoreria centrale, per un importo inferiore a quello legittimamente richiesto dalle stesse, ai sensi dell'art. 40, l. 30 marzo 1981, n. 119, e dell'art. 2, l. 29 ottobre 1984. n. 720. - In argomento, v. S. nn. 162/1982, 243/1985, 244/1985, 61/1987, 155/1977, 94/1981, 307/1983, 742/1988, 24/1991; O. n. 759/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte