Sentenza 133/1993 (ECLI:IT:COST:1993:133)
Massima numero 19467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Titolo
SENT. 133/93 C. USI CIVICI - COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI - POTERE DI PROMUOVERE D'UFFICIO I GIUDIZI DI SUA COMPETENZA - SUSSISTENZA PUR A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA - RIFERIBILITA' DI DETTO POTERE AD UN INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' GENERALE.
SENT. 133/93 C. USI CIVICI - COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI - POTERE DI PROMUOVERE D'UFFICIO I GIUDIZI DI SUA COMPETENZA - SUSSISTENZA PUR A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA - RIFERIBILITA' DI DETTO POTERE AD UN INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' GENERALE.
Testo
Il potere del commissario degli usi civici di promuovere d'ufficio i giudizi di sua competenza non puo' ritenersi venuto meno a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui, fino al d.P.R. n. 616 del 1977, era titolare lo stesso commissario, in quanto il suddetto potere e' riferibile all'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui cio' contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (art. 1, L. n. 431 del 1985), la cui tutela non puo' essere rimessa esclusivamente a soggetti portatori di interessi locali - quali le regioni e le popolazioni titolari dei diritti civici - ma postula anche il potere di azione giurisdizionale in capo ad un organo di giustizia, sia pur diverso dal commissario-giudice.
Il potere del commissario degli usi civici di promuovere d'ufficio i giudizi di sua competenza non puo' ritenersi venuto meno a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui, fino al d.P.R. n. 616 del 1977, era titolare lo stesso commissario, in quanto il suddetto potere e' riferibile all'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui cio' contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (art. 1, L. n. 431 del 1985), la cui tutela non puo' essere rimessa esclusivamente a soggetti portatori di interessi locali - quali le regioni e le popolazioni titolari dei diritti civici - ma postula anche il potere di azione giurisdizionale in capo ad un organo di giustizia, sia pur diverso dal commissario-giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte