Sentenza 133/1993 (ECLI:IT:COST:1993:133)
Massima numero 19468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19465  19466  19467


Titolo
SENT. 133/93 D. USI CIVICI - COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI - POTERE DI PROMUOVERE D'UFFICIO I GIUDIZI DI SUA COMPETENZA - SUSSISTENZA PUR A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' ESERCITATE DAL COMMISSARIO - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE, NONCHE' DI COMPETENZE AMMINISTRATIVE REGIONALI - QUESTIONE IMPLICANTE, NELL'UNICA SUA POSSIBILE CONFIGURAZIONE, SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Posto che alle controversie in materia di usi civici inerisce un interesse generale, la cui tutela esige l'attribuzione del potere di azione anche a un organo di giustizia, la questione di costituzionalita' concernente il potere del commissario degli usi civici di promuovere 'ex officio' i giudizi di sua competenza non puo' condurre ad una pronuncia meramente caducatoria, ma solo porsi come dubbio se tale deroga ai principi della domanda e della terzieta' del giudice, benche' non piu' collegata all'esercizio di funzioni amministrative da parte dello stesso commissario, sia tuttora razionalmente giustificabile di fronte agli artt. 3 e 24 Cost., o se invece si imponga lo spostamento del potere di azione in capo al pubblico ministero; cosi' formulata pero' la questione e' inammissibile, implicando scelte discrezionali riservate al legislatore, sia perche' lo spostamento puo' avvenire secondo varianti diverse (istituzione dell'ufficio del p.m. presso il commissario-giudice; ovvero, trasformazione di quest'ultimo in organo specializzato del p.m. presso il giudice ordinario), sia perche' trattasi di un intervento nell'organizzazione della giustizia manifestamente estraneo ai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 29, comma primo, L. 16 giugno 1927 n. 1766, sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 101 e 118, commi primo e secondo, Cost.). - V. anche S. n. 395/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte