Sentenza 134/1993 (ECLI:IT:COST:1993:134)
Massima numero 19547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19548


Titolo
SENT. 134/93 A. PROCESSO PENALE - RESPONSABILITA' PER LE SPESE PROCESSUALI - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - ESISTENZA IN COSTITUZIONE DI UN PRINCIPIO CHE PREVEDA LA CONDANNA ALLE SPESE DEL QUERELANTE OGNI QUALVOLTA NON POSSA ESSERVI CONDANNATO L'IMPUTATO - ESCLUSIONE - GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.

Testo
In materia di responsabilita' per le spese del processo penale, anticipate dallo Stato, non e' rinvenibile nella Costituzione un principio che, imponendo in ogni caso di recuperarle, renda necessaria, per i reati perseguibili solo a querela di parte, la previsione della condanna alle spese del querelante ogni qualvolta non possa esservi condannato l'imputato. Al contrario, come la Corte ha piu' volte affermato, pur rispondendo a un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, la responsabilita' per le spese processuali di chi ha esercitato il diritto di querela non puo' essere ritenuta allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili a sua colpa. - S. nn. 30/1964, 165/1974, 52/1975 e 29/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte