Sentenza 134/1993 (ECLI:IT:COST:1993:134)
Massima numero 19548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19547


Titolo
SENT. 134/93 B. PROCESSO PENALE - RESPONSABILITA' PER LE SPESE PROCESSUALI - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DEGLI ELEMENTI D'ACCUSA RIGUARDO ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO O ALLA COMMISSIONE DELLO STESSO - POSSIBILITA' DI CONDANNARE IL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA FRA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE O DI PROSCIOGLIMENTO, CON LE QUALI IL QUERELANTE, NELLE SUDDETTE IPOTESI, PUO' ESSERE CONDANNATO ALLE SPESE - ESCLUSIONE - NON PARAGONABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - LEGITTIMO ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina positiva della responsabilita' per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, mentre avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche l'opportunita' di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale (v. massima A), alla piena discrezionalita' del legislatore. La diversita' della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali e' possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), e' giustificata dalla diversita' di effetti, connotati e stabilita' propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte