Ordinanza 135/1993 (ECLI:IT:COST:1993:135)
Massima numero 19347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1993; Decisione del
25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 135/93. REATO IN GENERE - TRUFFA - TRUFFA IN DANNO DI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICO COMMESSA DA DIPENDENTI DEGLI STESSI - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO (TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI) E PIU' ASPRO TRATTAMENTO SANZIONATORIO (ART. 640, SECONDO COMMA, COD.PEN.) RISPETTO A QUANTO PREVISTO (ART. 640, PRIMO COMMA, COD.PEN.) PER LA STESSA CONDOTTA, NEI CONFRONTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 135/93. REATO IN GENERE - TRUFFA - TRUFFA IN DANNO DI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICO COMMESSA DA DIPENDENTI DEGLI STESSI - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEL FATTO (TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI) E PIU' ASPRO TRATTAMENTO SANZIONATORIO (ART. 640, SECONDO COMMA, COD.PEN.) RISPETTO A QUANTO PREVISTO (ART. 640, PRIMO COMMA, COD.PEN.) PER LA STESSA CONDOTTA, NEI CONFRONTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La natura privatistica che caratterizza l'attivita' del credito non puo' ritenersi in se' idonea ad escludere la qualita' pubblica dell'ente che la esercita, ove tale qualita' risalti, come nella specie, ai fini di una piu' penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi generali di cui l'ente e' portatore sono offesi dal reato. La disparita' di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che risponde di truffa ai danni dell'istituto di credito privato (art. 640, primo comma, cod.pen.) e quello che ha commesso la stessa condotta ai danni dell'ente creditizio pubblico, sanzionata piu' severamente a norma dell'art. 640, secondo comma, cod.pen., trova quindi giustificazione nella diversa qualita' non dei soggetti attivi, ma delle parti offese dal delitto di truffa. Infatti, anche nella ipotesi in cui il reato sia commesso da un "estraneo" all'azienda, identico permane il trattamento sanzionatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 640, secondo comma, cod.pen.). - Sulla inapplicabilita' nei confronti dei dipendenti delle aziende di credito di diritto pubblico in quanto, quando esercitano detta attivita', non esercitano una pubblica funzione amministrativa, delle norme previste dal Capo I^ del Titolo Secondo del codice penale, v. sentenza n. 309/1988.
La natura privatistica che caratterizza l'attivita' del credito non puo' ritenersi in se' idonea ad escludere la qualita' pubblica dell'ente che la esercita, ove tale qualita' risalti, come nella specie, ai fini di una piu' penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi generali di cui l'ente e' portatore sono offesi dal reato. La disparita' di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che risponde di truffa ai danni dell'istituto di credito privato (art. 640, primo comma, cod.pen.) e quello che ha commesso la stessa condotta ai danni dell'ente creditizio pubblico, sanzionata piu' severamente a norma dell'art. 640, secondo comma, cod.pen., trova quindi giustificazione nella diversa qualita' non dei soggetti attivi, ma delle parti offese dal delitto di truffa. Infatti, anche nella ipotesi in cui il reato sia commesso da un "estraneo" all'azienda, identico permane il trattamento sanzionatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 640, secondo comma, cod.pen.). - Sulla inapplicabilita' nei confronti dei dipendenti delle aziende di credito di diritto pubblico in quanto, quando esercitano detta attivita', non esercitano una pubblica funzione amministrativa, delle norme previste dal Capo I^ del Titolo Secondo del codice penale, v. sentenza n. 309/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte