Ordinanza 136/1993 (ECLI:IT:COST:1993:136)
Massima numero 19385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  25/03/1993;  Decisione del  25/03/1993
Deposito del 01/04/1993; Pubblicazione in G. U. 07/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 136/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - IRROGAZIONE CON ORDINANZE-INGIUNZIONI - OPPOSIZIONI - ESPERIBILITA' DI RITI DIFFERENZIATI (INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO O AL GIUDICE ORDINARIO) A SECONDA DELLA NATURA DELLA VIOLAZIONE (EVASIONE CONTRIBUTIVA O ALTRA), E DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE AD EMETTERE L'INGIUNZIONE (ISTITUTO PREVIDENZIALE O ISPETTORATO DEL LAVORO) - RILEVATA MANCANZA DI NORME DI COORDINAMENTO E DELLA PREDETERMINAZIONE DI UN GIUDICE COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA' CHE SIA NELL'UNO CHE NELL'ALTRO DEI SUDDETTI GIUDIZI SIA PREGIUDIZIONALMENTE ECCEPITA LA INESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONSEGUENTE DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E GIUDICE NATURALE - REIEZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA INCOMPATIBILITA' TRA I DUE RITI NEPPURE NELLA SU PROSPETTATA IPOTESI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione nell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, riguardo alle violazioni alle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria gia' punite con la sola ammenda di riti differenziati per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Istituto previdenziale, per le violazioni consistenti nell'omesso pagamento di contributi - per le quali va adito il pretore in funzione di giudice del lavoro (artt. 442 e segg. cod.proc.civ.) - e per le opposizioni a ordinanze-ingiunzioni, emesse dall'Ispettorato del lavoro, per violazioni non consistenti in tali omissioni ne' ad esse connesse - per le quali va invece adito il giudice ordinario (art. 22 e 23 della stessa legge n. 689) - non contrasta - come la Corte ha del resto gia' riconosciuto - con il principio di eguaglianza e con il diritto di agire e difendersi in giudizio contro gli atti della pubblica amministrazione, e neppure con il principio, ora anche richimato, dal giudice precostituito per legge. Contro quanto ha sostenuto al riguardo il giudice 'a quo', non puo' infatti dirsi che la denunciata incostituzionalita' sussista per la mancanza "di un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento tra i diversi riti esperibili e di una individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati e oggettivi", in relazione alla possibilita' che nelle suddette controversie, sia innanzi al giudice del lavoro sia innanzi al giudice ordinario, venga pregiudizialmente in questione, come nella specie, quale presupposto della contestata violazione, la stessa esistenza del rapporto di lavoro. Il principio di attrazione dell'accertamento di tale rapporto nelle funzioni del giudice specializzato per le controversie del lavoro, ammesso che esista nel senso preteso dal remittente, non e' coperto da garanzia costituzionale e d'altra parte - come la Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale hanno anche gia' precisato - l'accertamento (negativo o positivo) del rapporto di lavoro da parte del pretore in veste di giudice ordinario, quando l'inesistenza del rapporto sia eccepita in un processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro, non pregiudica - in quanto 'res inter alios acta' - le funzioni del giudice specializzato successivamente chiamato a pronunciarsi sulla medesima eccezione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., dell'art. 35, commi secondo, terzo, quarto e settimo. della legge 24 novembre 1981, n. 689, in parte 'qua'.) - V. s. n. 433/1990, nonche' Cassazione, s. nn. 9239/1987, 2900/1985 e 6029/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte