Sentenza 211/2021 (ECLI:IT:COST:2021:211)
Massima numero 44335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
07/10/2021; Decisione del
07/10/2021
Deposito del 05/11/2021; Pubblicazione in G. U. 10/11/2021
Massime associate alla pronuncia:
44334
Titolo
Appalti pubblici - In genere - Norme della Regione Puglia - Iscrizione delle riserve da parte dell'impresa - Conseguente variazione in aumento dell'importo economico dell'opera rispetto all'importo contrattuale - Obbligo di costituire un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione a garanzia dei maggiori oneri di collaudo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 015001).
Appalti pubblici - In genere - Norme della Regione Puglia - Iscrizione delle riserve da parte dell'impresa - Conseguente variazione in aumento dell'importo economico dell'opera rispetto all'importo contrattuale - Obbligo di costituire un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione a garanzia dei maggiori oneri di collaudo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 015001).
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001 che prevede, nel caso di iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili e di variazione in aumento dell'importo economico dell'opera rispetto all'importo contrattuale, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dei maggiori costi per il collaudo dell'opera. La disposizione censurata non è applicabile alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, perché è la stessa legge regionale che esclude, in conformità con il riparto di competenze, la sua applicazione per i lavori pubblici attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, come nel caso di specie. Né, sotto un secondo profilo, supera il vaglio della non implausibilità la motivazione con la quale il rimettente ha ritenuto applicabile la disposizione censurata, interpretando erroneamente l'art. 27, comma 3, della medesima legge regionale, che regolamenta l'efficacia temporale della nuova disciplina. (Precedenti: S.109/2021-mass. 43910; S. 55/2021-mass. 43737; S. 45/2021-mass. 43665; S. 15/2021-mass. 43568; S. 120/2015-mass. 38436)
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001 che prevede, nel caso di iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili e di variazione in aumento dell'importo economico dell'opera rispetto all'importo contrattuale, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dei maggiori costi per il collaudo dell'opera. La disposizione censurata non è applicabile alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, perché è la stessa legge regionale che esclude, in conformità con il riparto di competenze, la sua applicazione per i lavori pubblici attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, come nel caso di specie. Né, sotto un secondo profilo, supera il vaglio della non implausibilità la motivazione con la quale il rimettente ha ritenuto applicabile la disposizione censurata, interpretando erroneamente l'art. 27, comma 3, della medesima legge regionale, che regolamenta l'efficacia temporale della nuova disciplina. (Precedenti: S.109/2021-mass. 43910; S. 55/2021-mass. 43737; S. 45/2021-mass. 43665; S. 15/2021-mass. 43568; S. 120/2015-mass. 38436)
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
11/05/2001
n. 13
art. 23
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte